La sanità malata necessita d’interventi. Le cause e i rimedi
Intervista al Presidente Pierantonio Muzzetto
Le novelle legislative ultime, dalla Responsabilità, alle Dat e al riordino degli Ordini hanno segnato la linea Maginot della professione medica, attaccata da più parti e sacrificata sull’altare del “tutti insieme appassionatamente”, uniti nel task shifting, confusi nelle competenze più avanzate in altri ruoli, dal verbo regionale e dalle argomentazioni dei postulatori del cambiamento.
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Scopo dell’incontro, riservato a medici e avvocati, è stato informare sulle novità davvero rivoluzionarie in materia. I nuovi articoli del Codice Penale riguardanti Omicidio e Lesioni Personali stradali comportano infatti un significativo allargamento della procedibilità d’ufficio per lesioni che precedentemente rientravano fra quelle perseguibili a querela della persona offesa (lesioni personali colpose).
Ciò ha determinato indirettamente un’inedita rilevanza penale delle certificazioni mediche riguardanti fatti (traumatismi stradali con lesioni) che solo raramente giungevano in precedenza all’attenzione della giustizia penale. Non solo. Subentrano anche problematiche civilistiche nel postuma del danno.
Se si aggiungono gli inasprimenti sanzionatori previsti per le lesioni determinate in violazione delle norme stradali, si comprende quanto sia oggi importante una attenta e circostanziata attività certificativa.
“La certificazione medica è un atto che va compiuto in scienza e coscienza. Deve essere rispondente e reali situazioni cliniche constatate e la determinazione della prognosi deve corrispondere al giudizio della malattia e al suo decorso. Il rischio di una non corretta compilazione, in termini di contenuti, può avere conseguenze sotto il profilo penale, con la configurazione del reato di falso ideologico. E anche dal punto di vista formale il certificato deve essere ineccepibile”, dichiara il presidente dell’Ordine dei medici di Parma, Pierantonio Muzzetto in apertura dell’incontro, dopo aver richiamato gli aspetti deontologici in materia.
I concetti medici di malattia, prognosi, postumi, riposo e altro, possono infatti avere inconsapevolmente riflessi penalistici e si impone oggi una rinnovata sensibilità dei medici certificanti nel redigere documenti realmente attinenti alla realtà biologica e che non si prestino a fraintendimenti da parte di operatori del diritto (Forze dell’Ordine, Magistrati, Avvocati).
In particolare la legge 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel nostro codice di procedura penale due nuove ipotesi autonome di reato ovvero gli art. 589 bis c.p. c.d. "omicidio stradale" e 590 bis c.p. c.d. "lesioni personali stradali gravi e gravissime".
Ci sono tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:
Art 589 bis c.p. (omicidio stradale):
La pena per l'omicidio "base", incentrato ovvero solo sulle violazioni delle regole del codice stradale, è del tutto identica rispetto alla previgente disciplina: da 2 a 7 anni di carcere. Un cambiamento significativo lo ritroviamo invece nelle sanzioni dei fatti commessi da soggetti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nel dettaglio:
- pena da 8 a 12 anni per l'omicidio in stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;
- pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 gr/litro e 1,5 gr/litro o in caso di violazione delle norme del codice della strada e nello specifico: eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia, in prossimità di curve o dossi, sorpasso con linea continua;
In caso di fuga: è stata introdotta l'aggravante per la quale la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni.
La Russo ricorda che “essere positivi all’alcool test è più semplice di quanto non si immagini, bastano un paio di bicchieri. Inoltre è bene sapere che se si provoca un incidente in cui una persona muore e l’altra riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena per il responsabile può arrivare sino a 18 anni”.
Art 590 bis c.p. (lesioni personali stradali):
E’ stato introdotto un autonomo reato per lesioni colpose dove la fascia sanzionatoria è “drammatica” e varia a seconda del tasso alcolemico e la violazione alle norme del codice della strada:
- Per il reato “base” le lesioni gravi (superiori a 40 giorni di prognosi) sono punite da 3 mesi a 1 anno mentre le gravissime da 1 a 3 anni e anche per le lesioni è stata prevista l'aggravante per la fuga, la cui pena viene aumentata da un 1/3 ai 2/3 e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 3 anni.
- in caso di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e uso di sostanze stupefacenti per le lesioni gravi la pena va dai 3 ai 5 anni mentre per le lesioni gravissime va dai 4 a 7 anni;
- in caso di ebbrezza da 0,8 a 1,5 gr/litro e per comportamenti gravi quali le violazione alle norme del codice della strada sopra ricordate, le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo ai 3 anni mentre le lesioni gravissime da 2 a 4 anni.
“Con questa nuova disciplina la procedibilità non è più per querela ma d’ufficio e la responsabilità penale è completamente relegata nelle mani dei medici. Ecco quindi un richiamo alla massima attenzione dei professionisti nel momento della certificazione. Purtroppo capita che qualche volta le persone rimaste coinvolte in incidenti, pur di stare a casa dal lavoro qualche tempo in più o per ottenere un eventuale risarcimento superiore dall’assicurazione, chiedano al medico dei giorni in più. E non sono rari i casi in cui sono stati effettivamente concessi sulla base della mera sintomatologia riferita dal paziente.
Adesso più che mai bisogna fare attenzione ed essere oculati perché si rischia, assecondando in buona fede e solo sul valore della parola il volere di un paziente (che però magari ha secondi fini), di incidere pesantemente sulla vita e sulla qualità della stessa di una terza persona. Infatti se il referto supera i 40 giorni avrà una ripercussione anche sulle pene accessorie in capo al colpevole dell’incidente stradale”, spiega ancora la Russo.
Sanzioni di natura amministrativa - revoca della patente:
- La revoca della patente è di durata variabile e, a seconda della gravità del fatto va da un minimo di 10 anni ad un massimo 30 anni in caso di fuga.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Sono diversi i profili di criticità: sicuramente la rigidità del sistema sanzionatorio, come ricordato dal Sostituto Procuratore della Repubblica, previsto per un ipotesi di reato di tipo colposo. La pena per tale fattispecie criminosa risulta essere addirittura più grave di certi reati dolosi, a discapito del principio di proporzionalità della pena.
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