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CREDITI ALL'ESTERO

 
16/01/2013 -
Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero
 

I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero devono sottostare alla seguente procedura: il professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti,..) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento (attestato rilasciato dall’organizzatore/provider estero) all’Ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio ovvero, per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale).
In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che:

L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM

L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC e al COGEAPS.
Nel caso il professionista non sia iscritto a nessun Ordine/Collegio/ Associazione professionale, può inviare la documentazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all’indirizzo e-mail ecm@cogeaps.it. Tale documentazione sarà valutata dalla Sezione V della Commissione che, in caso di esito positivo, provvederà a rilasciare – sentito il rappresentante della competente area professionale – l’attestato con i crediti ECM e ad effettuare le procedure relative al tracciato record del professionista da inviare al COGEAPS.

 
Circolare FNOMCEO 6 luglio 2011
 
La normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 1° Agosto 2007) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all'estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all'evento formativo dal provider straniero.
Per la registrazione di tali crediti (Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009) il professionisti dipendente o convenzionato dovrà dimostrare all'Ente accreditante di riferimento (Commissione Nazionale ECM, Regione / Provincia Autonoma), ovverro al soggetto da esso indicato (es: ufficio formazione dell'Azienda presso cui presta servizio), di aver frequentato il corso e di aver superato il testo di apprendimento.
La stessa Azienda provvederà all'invio dei dati all'Agenas e al Cogeaps.
I liberi professionisti dovranno invece esibire la documentazione al proprio ORdine professionale, che provvederà all'invio dei relativi crediti all'Agenas e constestualmente al Cogeaps.

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02/08/2018

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