La sanità malata necessita d’interventi. Le cause e i rimedi
Intervista al Presidente Pierantonio Muzzetto
Le novelle legislative ultime, dalla Responsabilità, alle Dat e al riordino degli Ordini hanno segnato la linea Maginot della professione medica, attaccata da più parti e sacrificata sull’altare del “tutti insieme appassionatamente”, uniti nel task shifting, confusi nelle competenze più avanzate in altri ruoli, dal verbo regionale e dalle argomentazioni dei postulatori del cambiamento.
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I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero devono sottostare alla seguente procedura: il professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti,..) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento (attestato rilasciato dall’organizzatore/provider estero) all’Ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio ovvero, per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale).
In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che:
L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.
- Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
- Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
- Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM
L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC e al COGEAPS.
Nel caso il professionista non sia iscritto a nessun Ordine/Collegio/ Associazione professionale, può inviare la documentazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all’indirizzo e-mail ecm@cogeaps.it. Tale documentazione sarà valutata dalla Sezione V della Commissione che, in caso di esito positivo, provvederà a rilasciare – sentito il rappresentante della competente area professionale – l’attestato con i crediti ECM e ad effettuare le procedure relative al tracciato record del professionista da inviare al COGEAPS.
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma
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